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Statuto integrale

Statuto dell’Associazione Nazionale Archivistica Italiana così come approvato dall’Assemblea straordinaria di Roma del 3 luglio 1999

Art. 1 - Costituzione

1. È costituita l’Associazione nazionale archivistica italiana con sede in Roma. L’Associazione non ha fini di lucro.

Art. 2 - Scopi

1. L’Associazione ha per scopo di:

a) promuovere, in ogni sede, lo studio delle questioni inerenti agli archivi pubblici e privati;

b) svolgere attività che contribuiscano alla tutela, conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio archivistico;

c) favorire le relazioni degli archivisti italiani tra loro, con colleghi stranieri e con tutti coloro che si interessano agli archivi e alle discipline archivistiche;

d) affermare la funzione culturale degli archivisti e il loro ruolo nella gestione e nell’organizzazione degli enti pubblici e privati;

e) promuovere e svolgere ogni iniziativa intesa allo sviluppo dell’attività scientifica e tecnica degli archivisti;

f) tutelare la professionalità degli archivisti, anche mediante l’istituzione di albi professionali.

Art. 3 - Mezzi d’azione

1. Per l’attuazione dei propri scopi l’Associazione ha cura in particolare di:

a) promuovere congressi da tenersi di massima in concomitanza con l’assemblea di cui all’articolo 11, convegni di studio, conferenze, mostre documentarie ed ogni altra attività culturale e tecnico-scientifica riguardante la conservazione e la fruizione del patrimonio archivistico, nonché organizzare gruppi di studio su particolari problemi tecnico-professionali;

b) dotarsi di un organo nel quale sono pubblicati gli atti e documenti ufficiali dell’Associazione e pubblicare e diffondere, avvalendosi di ogni mezzo, studi e notizie di interesse per gli archivisti;

c) ampliare e intensificare i rapporti e la collaborazione con la pubblica amministrazione, con le facoltà e gli istituti universitari, con enti, associazioni e privati che siano comunque interessati agli archivi, alla ricerca storica e ai problemi archivistici;

d) sostenere ogni iniziativa intesa alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio archivistico italiano;

e) favorire e incrementare la collaborazione da parte dei soci alle pubblicazioni dell’Associazione e ad altre pubblicazioni specializzate italiane e straniere;

f) organizzare e promuovere corsi, seminari e altre iniziative intese alla formazione e aggiornamento professionale degli archivisti.

Art. 4 - Composizione

1. L’Associazione è composta di soci ordinari, sostenitori e onorari.

Art. 5 - Soci ordinari

1. Possono far parte dell’Associazione come soci ordinari, in seguito a domanda accolta dal consiglio direttivo nazionale:

a) gli archivisti di Stato in possesso del diploma rilasciato dalle Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica degli Archivi di Stato o equipollenti, in attività di servizio o in quiescenza;

b) coloro che svolgono effettive funzioni professionali di archivista quali preposti o esclusivamente addetti agli archivi storici di enti pubblici, ecclesiastici e di enti privati dichiarati di notevole interesse storico ovvero ad archivi generali di enti con organizzazione complessa e che siano in possesso di diploma rilasciato dalle Scuole di cui alla lettera a) in attività di servizio o in quiescenza;

c) i docenti, i ricercatori universitari e i dottori di ricerca in materie archivistiche e di gestione della documentazione, ovvero in diplomatica, paleografia e discipline ausiliarie della storia, discipline storiche o storia delle istituzioni che abbiano prodotto lavori scientifici in materia archivistica, in attività di servizio o in quiescenza, nonché gli ispettori archivistici onorari;

d) coloro che siano in possesso di uno dei diplomi di laurea indicati nel regolamento e di diploma rilasciato dalle Scuole di cui alla lettera a, abbiano svolto regolarmente per almeno tre anni attività professionale in campo archivistico, anche nell’ambito di imprese e cooperative o presso studi professionali, e abbiano effettuato personalmente non meno di due lavori archivistici, di cui almeno uno sia un riordinamento con redazione del relativo inventario secondo i correnti criteri scientifici. Il possesso dei predetti requisiti deve essere comprovato da opportune attestazioni. L’adeguatezza scientifica dei titoli presentati viene valutata, previi istruttoria e parere del competente consiglio direttivo regionale, da una commissione nazionale composta da cinque membri, di cui due membri del consiglio direttivo nazionale, designati per un triennio dal consiglio direttivo nazionale secondo i criteri stabiliti dal regolamento;

e) gli enti pubblici possessori di archivi storici;

f) i privati proprietari, possessori o detentori di archivi dichiarati di notevole interesse storico;

g) il personale in servizio presso gli Istituti della Amministrazione archivistica addetto formalmente allo svolgimento di funzioni proprie degli archivisti di Stato.

2. I soci ordinari sono tenuti al pagamento di quote annuali stabilite dall’assemblea nazionale.

3. Sono sostenitori i soci ordinari che si impegnano a versare una quota annuale almeno decupla di quella minima stabilita per i soci ordinari.

Art. 6 - Soci straordinari

1. Coloro che non rientrano nelle categorie elencate nel precedente articolo 5 e che sono in procinto di completare i requisiti per l’inclusione in esse oppure sono interessati per la loro attività professionale, istituzionale, scientifica o culturale al conseguimento degli scopi sociali e alle attività sociali possono far parte dell’Associazione come soci straordinari, senza diritto di voto, in seguito a domanda accolta dal Consiglio direttiva nazionale.

2. I soci straordinari sono tenuti al pagamento di una quota annuale del cinquanta per cento di quella minima stabilita per i soci ordinari.

Art. 7 - Soci onorari

1. La nomina dei soci onorari spetta all’assemblea nazionale su proposta del consiglio direttivo, che li sceglie tra coloro che si siano resi benemeriti degli archivi e dell’Associazione.

Art. 8 - Codice deontologico

1. L’Associazione, su proposta del Consiglio direttivo nazionale e mediante deliberazione dell’Assemblea straordinaria, adotta un codice deontologico professionale, al quale i soci sono tenuti ad attenersi, e stabilisce le relative sanzioni.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni;

b) per decadenza;

c) per esclusione.

2. Le dimissioni debbono essere comunicate per iscritto al consiglio direttivo e decorrono dalla data della loro accettazione.

3. La decadenza si verifica per la perdita dei requisiti previsti dall’articolo 5, ovvero per morosità ultrabiennale. La decadenza è dichiarata dal consiglio direttivo.

4. L’esclusione viene deliberata dal consiglio direttivo, su conforme parere del collegio dei probiviri, nei confronti del socio che:

a) non osservi le disposizioni del presente statuto;

b) arrechi grave danno morale o materiale all’Associazione.

Art. 10 - Organi dell’Associazione

1. Sono organi nazionali dell’Associazione: l’assemblea dei soci, il consiglio direttivo, il presidente, la conferenza dei presidenti, il collegio dei probiviri, il collegio dei sindaci.

2. Il consiglio direttivo, il collegio dei probiviri, il collegio dei sindaci sono eletti dall’assemblea dei soci e durano in carica per un triennio.

3. Sono organi regionali dell’Associazione: le assemblee regionali dei soci, i consigli direttivi regionali, i presidenti delle sezioni regionali. I consigli direttivi regionali sono eletti dalle rispettive assemblee regionali e durano in carica per un triennio.

Art. 11 - Assemblee dei soci

1. L’assemblea nazionale dei soci è composta dai soci ordinari sostenitori ed onorari.

2. Le assemblee regionali dei soci sono composti dai soci ordinari sostenitori ed onorari che risiedono o svolgono la loro attività professionale nella regione.

3. I soci ordinari e sostenitori hanno diritto al voto per la elezione delle cariche sociali nazionali e regionali se in regola col versamento delle quote sociali alla data in cui il presidente convoca l’assemblea ordinaria.

Art. 12 - Sessioni ordinarie delle assemblee

1. L’assemblea nazionale dei soci si riunisce in sessione ordinaria una volta l’anno per approvare i bilanci e le relazioni annuali sia del presidente del consiglio direttivo sia del presidente del collegio dei sindaci e per deliberare sulle questioni poste all’ordine del giorno.

2. Le assemblee regionali si riuniscono in sessione ordinaria una volta l’anno per deliberare sulle questioni poste all’ordine del giorno e per approvare il bilancio e la relazione annuale del presidente della Sezione regionale.

3. Nel caso particolari difficoltà impediscano la convocazione dell’assemblea nazionale, o di un’assemblea regionale, con cadenza annuale, i bilanci e le relazioni saranno comunque approvati per corrispondenza.

4. Ogni tre anni l’assemblea nazionale e quelle regionali procedono a scrutinio segreto all’elezione delle cariche sociali a norma dell’articolo 17.

Art. 13 - Sessioni straordinarie delle assemblee

1. L’assemblea nazionale si riunisce in sessione straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno: cinque membri del consiglio direttivo oppure tre presidenti di Sezioni regionali o un terzo dei soci, nonché nel caso di scioglimento del consiglio direttivo ai sensi dell’articolo 19.

2. Le assemblee regionali dei soci si riuniscono in sessione straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno tre membri del consiglio direttivo regionale oppure da un terzo dei soci della Sezione, nonché nel caso di scioglimento del consiglio regionale ai sensi dell’articolo 19.

Art. 14 - Convocazione delle assemblee

1. Il presidente del consiglio direttivo nazionale:

a) convoca l’assemblea, dandone comunicazione ai soci almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione e trasmette contestualmente l’ordine del giorno e - nel caso di assemblea ordinaria - la relazione annuale sull’attività dell’Associazione, il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione dei sindaci;

b) forma l’ordine del giorno, su proposta del consiglio direttivo, ponendovi anche gli argomenti proposti da almeno tre Sezioni regionali, tramite i relativi presidenti, prima della data della convocazione.

2. Le assemblee regionali sono convocate dai rispettivi presidenti almeno 20 giorni prima della data fissate per la riunione; insieme alla comunicazione della convocazione i presidenti trasmettono ai soci l’ordine del giorno e - nel caso di assemblea ordinaria - il bilancio e la relazione annuale sull’attività della Sezione.

3. I presidenti delle Sezioni regionali formano l’ordine del giorno, su proposta dei rispettivi consigli direttivi, ponendovi anche gli argomenti proposti dal consiglio direttivo nazionale o da almeno cinque soci della Sezione.

Art. 15 - Validità delle assemblee

1. L’assemblea nazionale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

2. In seconda convocazione l’assemblea è valida quando sia presente o rappresentato almeno il 20 per cento dei soci aventi diritto al voto. Le medesime condizioni sono richieste per la validità delle assemblee regionali.

Art 16 - Deliberazioni

1. Le deliberazioni sia dell’assemblea nazionale dei soci sia di quelle regionali, vengono prese a maggioranza semplice dei presenti di persona o per delega.

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