Conferenza - dibattito
Presentazione della legge sulla libertà di coscienza e di religione

di: On.Valdo Spini
Data: Lunedì 18 febbraio 2002, ore 17.00 – 19.30
SedeSala Convegni della Cassa di Risparmio di Firenze, Via Folco Portinari 5, Firenze
Interventi: Mostafa el Ayoubi, Gianni Long, Alessandro Lo Presti, Luciano Martini, Dario Tedeschi. Partecipano anche altri esponenti di confessioni religiose interessate al progetto di legge.
Collaborazione con: Centro Culturale Protestante P. M. Vermigli, FirenzeAmicizia Ebraico – Cristiana, Firenze


Tra le libertà previste dalla nostra Costituzione, quella di coscienza e di religione assume un valore particolare, perché attiene alla sfera più personale ed intima, riguardante il proprio rapporto con il trascendente o comunque la convinzione personale sul senso della vita. Questa libertà è una conquista irrinunciabile dell'era moderna, di cui si trovano i primi segni nei dibattiti di Putney durante la rivoluzione inglese di Cromwell. L’iter legislativo sulla libertà religiosa è stato in Italia alquanto complesso e altalenante, e non si è ancora giunti a disciplinare questa materia in modo completo e coerente. In questo incontro verrà illustrata una proposta di legge che riproduce il contenuto di un disegno di legge presentato dal Governo Prodi il 3 luglio 1997, che dopo una lunga messa a punto in Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati (relatore Domenico Maselli), non ha potuto ricevere l’approvazione parlamentare nella scorsa legislatura. La legge avrebbe come primo effetto l'abrogazione della legislazione del periodo fascista. Senza sostituirsi alle Intese, vuole evitare una discriminazione tra i culti per cui esiste già un’Intesa e quelli che non la vogliono o non la possono ancora avere. Questo comporta opportunità anche per le nuove immigrazioni (musulmani, etc.) e per le nuove culture religiose come quelle buddiste.

Infatti, accanto ad alcune confessioni religiose che hanno firmato le Intese con lo Stato italiano secondo l'articolo 8 della Costituzione, la maggioranza delle confessioni religiose è ancora inquadrata secondo la normativa dei "culti ammessi".

In altre parole, questa legge estenderebbe a tutte le confessioni religiose con personalità giuridica quei diritti generali già presenti nelle Intese. Esistono tuttavia delle riserve sui nuovi movimenti religiosi: chi decide se un movimento è religioso o no? Quando esso diventa una "chiesa"? Si pensa che la confessione stessa abbia il diritto di definirsi come movimento religioso e che lo Stato possa contestarle tale definizione solo in presenza di comportamenti che possono configurare reati. Ma si tratta di una discussione ancora aperta.

Proposta di legge: sintesi
Proposta di legge: testo



Created: 06/12/2001 - Last Update 14/02/2002