Conferenza
- dibattito
Presentazione
della legge sulla libertà di coscienza e di religione
di:
On.Valdo
Spini
Data: Lunedì
18 febbraio 2002, ore 17.00 – 19.30
Sede: Sala
Convegni della Cassa di Risparmio di Firenze, Via Folco Portinari 5, Firenze
Interventi: Mostafa
el Ayoubi, Gianni Long, Alessandro Lo Presti, Luciano Martini, Dario
Tedeschi.
Partecipano
anche altri esponenti di confessioni religiose interessate al progetto di legge.
Collaborazione con: Centro
Culturale Protestante P. M. Vermigli, Firenze
Tra
le libertà previste dalla nostra Costituzione, quella di coscienza e di
religione assume un valore particolare, perché attiene alla sfera più
personale ed intima, riguardante il proprio rapporto con il trascendente o
comunque la convinzione personale sul senso della vita. Questa libertà è una
conquista irrinunciabile dell'era moderna, di cui si trovano i primi segni nei
dibattiti di Putney durante la rivoluzione inglese di Cromwell. L’iter
legislativo sulla libertà religiosa è stato in Italia alquanto complesso e
altalenante, e non si è ancora giunti a disciplinare questa materia in modo
completo e coerente. In questo incontro verrà illustrata una proposta di legge
che riproduce il contenuto di un disegno di legge presentato dal Governo Prodi
il 3 luglio 1997, che dopo una lunga messa a punto in Commissione affari
costituzionali della Camera dei deputati (relatore Domenico Maselli), non ha
potuto ricevere l’approvazione parlamentare nella scorsa legislatura. La legge
avrebbe come primo effetto l'abrogazione della legislazione del periodo
fascista. Senza sostituirsi alle Intese, vuole evitare una discriminazione tra i
culti per cui esiste già un’Intesa e quelli che non la vogliono o non la
possono ancora avere. Questo comporta opportunità anche per le nuove
immigrazioni (musulmani, etc.) e per le nuove culture religiose come quelle
buddiste.
Infatti,
accanto ad alcune confessioni religiose che hanno firmato le Intese con lo
Stato italiano secondo l'articolo 8 della Costituzione, la maggioranza delle
confessioni religiose è ancora inquadrata secondo la normativa dei "culti
ammessi".
In altre parole, questa legge estenderebbe a tutte le confessioni religiose con personalità giuridica quei diritti generali già presenti nelle Intese. Esistono tuttavia delle riserve sui nuovi movimenti religiosi: chi decide se un movimento è religioso o no? Quando esso diventa una "chiesa"? Si pensa che la confessione stessa abbia il diritto di definirsi come movimento religioso e che lo Stato possa contestarle tale definizione solo in presenza di comportamenti che possono configurare reati. Ma si tratta di una discussione ancora aperta.
Proposta di legge: sintesi
Proposta di legge: testo