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CENTRO INTERNAZIONALE PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO
- ITALIA
STATUTO
TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI
DENOMINAZIONE - FINALITA' -AMBITO E DOMICILIO
ARTICOLO 1
DENOMINAZIONE E REGIME GIURIDICO
1. E' costituita l'Associazione culturale denominata "Centro
Internazionale per la Conservazione del Patrimonio Architettonico
- Sede Italiana" con sede in Orvieto, via Carducci, 3.
2. Tale Centro si colloca all'interno della FEDERAZIONE DEI CENTRI
INTERNAZIONALI PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO,
con sedi esistenti in diversi paesi e sede centrale nelle Isole
Canarie, Regno di Spagna, (domicilio legale in via Carrera n.5,
Laguna - Tenerife) in quanto persegue gli stessi obiettivi culturali
di detta Federazione.
3. Essa è una organizzazione autonoma, apolitica e non persegue
scopi di lucro.
4. La Associazione ha carattere volontario e durata indeterminata;
è regolata dalle vigenti norme di legge in materia e dal
presente statuto e ha come chiaro obiettivo la cooperazione internazionale.
ARTICOLO 2
FINALITA' DEL CENTRO
1. Le finalità e gli scopi della Associazione "Centro
Internazionale per la Conservazione del Patrimonio Architettonico
ed Edilizio" sono i seguenti:
a) Raccogliere, studiare e diffondere documentazione e contributi
riguardanti aspetti tecnici, scientifici e legali riferiti alla
protezione, conservazione, restauro e gestione dei beni immobili
e mobili culturali integranti il patrimonio Storico Artistico a
livello nazionale e internazionale.
b) Coordinare, promuovere e stimolare l'interscambio di informazioni
riguardanti il Patrimonio Storico Artistico, nonché definire
per esso meccanismi di salvaguardia in caso di catastrofi naturali
o eventi bellici.
c) Promuovere la realizzazione di Corsi Superiori, Seminari nazionali
e internazionali, Workshops, Congressi, Esposizioni, giornate di
studio od iniziative similari in collaborazione con Istituzioni
Universitarie, Centri di Ricerca, Musei e istituzioni governative
e non, nazionali e internazionali.
d) Stimolare e promuovere la conoscenza e diffusione della formazione,
evoluzione, apporti, proiezione internazionale e caratteristiche
del Patrimonio Storico Artistico, come di soluzioni, progetti e
alternative per la sua conservazione e protezione attraverso équipes
multidisciplinari di esperti che partecipano alla Associazione o
alla Federazione dei Centri Internazionali omonimi.
e) Contribuire alla promozione di progetti indirizzati al recupero
di tecniche artigianali specializzate relative al Patrimonio Storico
Artistico e Culturale.
f) Promuovere e stimolare l'interscambio di studiosi, professionisti
e specialisti del settore nonché di tecnologie dei materiali,
metodi e tecniche di protezione, conservazione e restauro del patrimonio
costruito.
g) Mantenere con le competenti Amministrazioni italiane rapporti
di collaborazione per la protezione e gestione del Patrimonio, così
come con le istituzioni, centri analoghi, musei, università,
ecc.
h) Contribuire al superamento della concezione statica del Patrimonio,
ed all'arricchimento della sua relazione costante e dinamica con
il territorio e regione di appartenenza.
ARTICOLO 3
ATTIVITA'
1. Per il conseguimento di tali finalità, l'Associazione
"Centro Internazionale per la Conservazione del Patrimonio
Architettonico - Italia", si propone di esercitare, indicativamente,
le seguenti attività :
a) Organizzare i suoi servizi interni.
b) Acquistare beni immobili, mobili o di equipaggiamento.
c) Accettare donazioni e sovvenzioni pubbliche o da privati.
d) Proporre fonti di finanziamenti differenti da quelle delle sovvenzioni
e contributi, mediante la valida e legale emissione di pubblicazioni,
video, CD, riviste, ecc. da parte del servizio pubblicazioni del
Centro Italiano e della Federazione.
e) Organizzare corsi, conferenze, congressi e quante altre attività
come specificato nell'art.2.
f) Costituire una organizzazione territoriale
ARTICOLO 4
1. L'ambito di operatività della Associazione sarà
di carattere internazionale, utilizzando il Centro Internazionale
per la Conservazione del Patrimonio delle Isole Canarie come sede
centrale della Federazione, senza pregiudizio per la cooperazione
e il coordinamento con gli altri membri aderenti alla Federazione,
nelle nazioni dove sono esistenti, così come con gli organismi
internazionali pubblici e/o privati per la ricerca delle soluzioni
ed alternative più idonee e innovative nei riguardi del Patrimonio
Storico, Artistico e Culturale.
ARTICOLO 5
DOMICILIO LEGALE
1. Il domicilio legale del "Centro Internazionale per la Conservazione
del Patrimonio Architettonico - Italia" è stabilito
in Orvieto, Italia, via Carducci, 3, indipendentemente dal domicilio
delle sedi dei paesi membri della Federazione.
2. Il domicilio legale potrà essere cambiato con decisione
del Consiglio Direttivo sottoposta a ratifica dell'Assemblea Generale.
TITOLO SECONDO
DEI SOCI
ARTICOLO 6
CONDIZIONE DI SOCIO
1. Soci Attivi
a) Potranno appartenere all'Associazione, in condizione di soci
attivi, quelle persone giuridiche che in virtù dell'identità
degli obiettivi miranti alla conoscenza, all'indagine alla catalogazione,
alla protezione ed alla conservazione del patrimonio storico artistico,
desiderano prestare la loro collaborazione e la cui ammissione sia
stata accettata da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione.
b) L'istanza d'ingresso all'Associazione sarà indirizzata
al Consiglio Direttivo che deciderà per ciascun caso specifico.
c) Le adesioni che saranno respinte da parte del Consiglio Direttivo,
dopo essere state debitamente valutate, saranno notificate per iscritto
all'interessato il quale entro un mese dalla data della notifica,
potrà allegare ulteriore documentazione a suo favore; sulla
base della nuova documentazione, il Consiglio Direttivo potrà
riconsiderare l'istanza oppure confermare il rifiuto.
2. Soci Onorari o di Merito
Sono quelle persone che in virtù dei loro servizi prestati
al Centro, o dei loro riconosciuti meriti scientifici e professionali
relativi alla protezione, restauro, conservazione, recupero, diffusione
o accrescimento del Patrimonio Storico Artistico e Culturale, potranno
essere designate, da parte dell'Assemblea Generale del Centro Italiano,
Soci Onorari, su proposta del Consiglio Direttivo o di qualunque
delle Delegazioni locali italiane associate al Centro di Orvieto.
3. Soci Protettori
Quelle persone che realizzano o hanno realizzato contributi che
per loro natura o qualità si stimano significativi, potranno
essere designati da parte dell'Assemblea Generale del centro, Soci
Protettori, su proposta del Consiglio Direttivo o di qualunque delle
Delegazioni locali periferiche.
La acquisizione di tale distinzione non comporterà la assoggettazione
al regime dei diritti ed obblighi dei Soci Attivi.
4. Soci collaboratori
Potranno essere Soci Collaboratori quelle persone che prestano regolarmente
la loro collaborazione ai Soci Attivi nello sviluppo degli obbiettivi,
finalità e attività del Centro, e che tali siano riconosciuti
da parte del Consiglio Direttivo.
5. Le categorie dei soci definiti nei punti 2, 3, e 4 avranno diritto
di parola ma non di voto, e non potranno essere eletti per integrare
nessuno degli organi direttivi del Centro.
ARTICOLO 7
DIRITTI DEI SOCI
1. Sono diritti dei Soci Attivi:
a) Formare parte dell'Assemblea Generale del Centro ed occupare
cariche in seno al Consiglio Direttivo, con diritto di parola e
di voto.
b) Ricevere informazione periodica sulle attività del Centro
e della Federazione.
c) Approfittare dei mezzi del Centro nel modo e nella forma che
si determinano dalle disposizioni del regime interno.
d) Essere ascoltati dagli organi del centro su qualunque reclamo,
così come essere informati da parte del Consiglio Direttivo
su qualunque questione che concerne gli stessi.
e) Ricevere le pubblicazioni o lavori nelle condizioni che si determinano.
f) Consultare ed esaminare i testi del Centro, come ogni altro documento
o atto che si riferisce alla dinamica amministrativa dello stesso.
2. I diritti dei Soci Onorari o di Merito, Protettori e Collaboratori,
sono stabiliti nelle voci b), c), ed e) del presente articolo.
ARTICOLO 8
DOVERI DEI SOCI ATTIVI
1. Sono doveri dei Soci Attivi:
a) Adempiere a quanto stabilito nel presente statuto e nei regolamenti
che potranno essere adottati, così come nelle risoluzioni
e determinazioni prese validamente da parte degli Organi Direttivi.
b) Adempiere alle responsabilità delle cariche per le quali
risultano eletti.
c) Salvaguardare il buon nome e la reputazione del Centro.
d) Rispondere alle attività dovute quando sollecitati, nei
modi e nelle forme che il Centro determina.
e) Contribuire economicamente nella proporzione che si determina
nell'Assemblea Generale, alle spese del Centro.
f) Comunicare il cambio di domicilio.
ARTICOLO 9
PERDITA DELLA CONDIZIONE DI SOCIO
1. La condizione di socio potrà perdersi, temporaneamente
o definitivamente, per alcune delle seguenti cause:
a) Richiesta dello stesso interessato comunicata per iscritto al
Consiglio Direttivo.
b) Mancato versamento della quota segnalata per un periodo superiore
a dodici mesi.
c) Mancato compimento di obblighi riconosciuti nel presente Statuto.
ARTICOLO 10
PROCEDIMENTO
1. La decadenza della condizione di socio sarà operativa
direttamente se si produce volontariamente.
2. Negli altri casi il Consiglio Direttivo, procederà all'inizio
dell'istruttoria di decadenza, nominando un istruttore e Segretario;
l'inizio della procedura verrà notificata al socio, esponendo
la motivazione della pratica di decadimento ed il nominativo dell'Istruttore
.
3. Al termine di trenta giorni, decorsi dal ricevimento della notifica,
si potranno formulare le giustificazioni ritenute idonee e convenienti.
Presa visione delle stesse, il Consiglio Direttivo deciderà
sul permanere o meno delle ragioni che inducono alla perdita definitiva
del diritto o alla sospensione fino ad un anno, della condizione
di Socio Attivo: la decisione verrà notificata entro quindici
giorni al Socio.
4. Se l'istruttoria si concluderà con la proposta di una
sanzione, il Comitato Esecutivo dovrà sottoporla alla decisione
dell'Assemblea Generale che deciderà in ultima istanza. Tale
risoluzione verrà notificata al Socio e sarà iscritta
negli atti del Centro, agli effetti di ulteriori reclami in via
giudiziale. Con la stessa forma, si informerà l'Assemblea
sull'istruttoria che conduce all'archiviazione della stessa.
5. Si eccettuano da tale regime, le proposte di decadimento a causa
di quote non onorate nei tempi già stabiliti, che saranno
direttamente segnalate da parte del Consiglio Direttivo all'Assemblea
Generale, previa informativa da parte del Tesoriere.
TITOLO TERZO
DELL'ORGANIZZAZIONE CENTRALE
ARTICOLO 11
ORGANI COLLEGIALI DEL CENTRO
1. Organi Collegiali.
L'organizzazione del centro avrà i seguenti Organi Collegiali:
a) Assemblea Generale.
b) Consiglio Direttivo
Subordinatamente alle singole circostanze che si presenteranno caso
per caso, potranno essere costituiti gruppi di lavoro, sezioni speciali
o altre determinate formazioni, subordinando i relativi regolamenti
alle disposizioni del regime interno del Centro.
2. Il Centro potrà all'occorrenza dotarsi al proprio interno
di singole figure professionali o specialistiche, come quelle relative
al servizio di pubblicazione, biblioteca, archivio, servizio informatico,
documentazione, oppure di supporti collegiali, come il Comitato
Scientifico, se si rendesse necessaria la sua istituzione.
3. Condizioni delle cariche.
Tutte le cariche statutarie del Centro sono onorifiche e gratuite.
ARTICOLO 12
COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE
1. L'assemblea Generale è l'organo supremo di governo del
Centro ed è formata da tutti gli associati.
2. Essa si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno; può
altresì essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo
lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un quinto
degli associati.
3. La convocazione deve effettuarsi mediante comunicazione scritta
o avviso pubblicato sul sito Internet del Centro, contenente l'ordine
del giorno, il luogo e la data della prima ed eventuale seconda
convocazione, la quale ultima deve essere fissata almeno (24 ore)
un'ora dopo la prima, da spedirsi a ciascun socio o da pubblicare
almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
4. Le riunioni delle assemblee sono valide in prima convocazione
con la presenza della maggioranza assoluta degli associati, e in
seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dell'atto costitutivo
e dello statuto, lo scioglimento della Associazione e la devoluzione
del patrimonio, valgono le norme di cui al secondo comma dell'art.21
del Codice Civile.
5. L'Assemblea delibera su quanto a lei demandato per legge o per
statuto; in particolare delibera sul bilancio consuntivo e preventivo,
sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla
nomina dei componenti il Comitato Esecutivo ed il Collegio dei Revisori
dei Conti; approva eventuali regolamenti interni e le loro modifiche,
stabilisce le quote associative, definite in prima applicazione,
in seno all'atto costitutivo della Associazione; in sede straordinaria
delibera sulle eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello
statuto.
6. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati
che, al momento della convocazione, risultino iscritti e siano in
regola con il pagamento delle quote associative.
7. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea da altri
associati (che rivestano cariche sociali); ciascun associato non
può rappresentare più di altri due associati.
8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio
Direttivo; in mancanza, essa nomina il proprio Presidente.
9. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene
opportuno, due Scrutatori.
10. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità
delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in Assemblea.
11. Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato
dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
ARTICOLO 13
CONSIGLIO DIRETTIVO
1. La Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo
composto da cinque membri eletti dall'Assemblea tra gli associati
i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
2. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato con l'atto costitutivo.
3. Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente e, eventualmente,
un Vice Presidente (il quale sostituisce il Presidente in caso di
sua assenza o impedimento), un Segretario e un Tesoriere.
4. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione.
5. Esso procede pure alla nomina di eventuali dipendenti determinandone
la retribuzione e può compilare il regolamento interno per
il funzionamento della Associazione, da sottoporre alla approvazione
della Assemblea. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente
quando questo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta
da almeno due dei suoi membri e comunque, almeno una volta l'anno
per deliberare in ordine al conto consuntivo ed al preventivo.
6. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza
di almeno la metà più uno dei suoi componenti, compreso
il Presidente, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
delle riunioni si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente
e dal Segretario.
7. Il Presidente, ed in caso di sua assenza o impedimento, il Vice
Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti
dei terzi ed in giudizio; inoltre cura l'esecuzione dei deliberati
dell'Assemblea e del Consiglio.
8. Il Presidente ha facoltà, in caso di comprovati motivi
di urgenza, di adottare autonomamente tutti quei provvedimenti di
competenza del Consiglio, provvedendo a darne informazione al Consiglio
stesso nella prima riunione successiva.
9. Il Segretario del Consiglio provvede alla tenuta dei libri sociali,
trascrive i verbali delle Assemblee e del Consiglio.
10. Il Tesoriere sovrintende alla gestione economica dell'Associazione,
verifica sui termini e gli importi dei versamenti sociali, definisce
gli atti contabili.
11. Il controllo sulla gestione della Associazione spetta a un Collegio
dei revisori dei conti composto da tre membri nominati dall'Assemblea.
Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili. In sede di prima
applicazione della norma, il collegio dei revisori è nominato
con l'Atto Costitutivo della Associazione.
TITOLO QUARTO
DELL'ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
ARTICOLO 14
DELEGAZIONI LOCALI
1. L'Associazione promuove e sostiene l'attività delle Delegazioni
locali.
2. I Soci iscritti all'Associazione e residenti nella città
e nel territorio di riferimento possono determinare la nascita della
Delegazione con una Assemblea costitutiva.
3. La totalità dei soci ricadenti nel territorio della Delegazione
forma l'Assemblea, che nomina un Consiglio Direttivo composto da
tre membri, con l'incarico di Presidente, responsabile tecnico-scientifico
e responsabile organizzativo.
4. La Delegazione fa capo ad una città strutturalmente e
storicamente consolidata, ed al suo territorio competente, determinato
su base storico-geografica, indipendentemente dai limiti amministrativi
esistenti.
ARTICOLO 15
ATTIVITA' DELLA DELEGAZIONE LOCALE
1. L'attività della Delegazione consiste, nel rispetto delle
finalità dell'Associazione e dei suoi compiti statutari,
in:
a) promozione di attività di catalogazione, studio e ricerca;
b) scambio e circolazione in rete delle informazioni all'interno
dell'Associazione;
c) analisi e valutazione delle attività e degli atti degli
Enti istituzionalmente competenti, relativamente al governo della
città e del territorio, in merito alla finalità di
conoscenza, conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico
e paesaggistico, con particolare riferimento alle azioni di qualificazione
e vitalizzazione della città storica;
d) azioni per la promozione della conoscenza del patrimonio architettonico
e paesaggistico della comunità locale, anche attraverso mostre,
esposizioni, dibattiti;
e) redazione di un bollettino informativo o news letter.
2. La Delegazione produce un programma delle proprie attività
a cadenza annuale o pluriennale (biennale, triennale o quadriennale),
che viene approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
ARTICOLO 16
COORDINAMENTO DELLE DELEGAZIONI LOCALI
1. Le Delegazioni locali formano un coordinamento, utilizzando
anche tecnologie e sistemi informatizzati, per la circolazione delle
informazioni e delle notizie.
2. L'Associazione cura e sostiene la formazione di competenze ed
esperienze utili alla migliore gestione delle attività e
programmi di cui all'art.15. In tal senso promuove la realizzazione
di procedimenti e codici per l'archiviazione, catalogazione e comunicazione
per la loro migliore circuitazione e confronto, all'interno e all'esterno
dell'Associazione.
3. Un componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione è
incaricato del coordinamento e del sostegno alle azioni delle Delegazioni
locali.
TITOLO QUINTO
NORME FINALI
ARTICOLO 17
PATRIMONIO DELLA ASSOCIAZIONE
1. Il patrimonio della Associazione è costituito :
a) dai beni mobili e immobili che comunque diverranno di proprietà
della Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
2. Le entrate della Associazione sono costituite :
a) dalle quote associative;
b) dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
3. L'esercizio finanziario dura dal 1 gennaio al 31 dicembre di
ogni anno.
ARTICOLO 18
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto,
si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.
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