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COLLECTIF 95 MAGHREB
EGALITE
Cento misure e disposizioni
Per una codificazione
maghrebina egualitaria
dello Statuto personale
e del diritto di famiglia
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100 misure e disposizioni:
Disposizioni generali - libro
primo: del matrimonio - libro secondo:
del divorzio - libro terzo: della filiazione
- libro quarto: dell'obbligo al mantenimento
- libro quinto: della successione
- libro sesto: del testamento
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1: Lo stato personale e i rapporti familiari sono regolati
dalle disposizioni di questo Codice.
Articolo 2: La famiglia è costituita da persone unite da vincoli di
matrimonio, da vincoli di sangue o da un provvedimento del giudice.
LIBRO PRIMO: DEL MATRIMONIO
Capitolo I : Del fidanzamento
Articolo 3: Il fidanzamento è una promessa di matrimonio tra i due
futuri coniugi: esso non costituisce matrimonio; ciascuna delle due parti
può rinunciarvi.
Articolo 4: Se la rinuncia causa un danno all'altra parte vi può
essere condanna giudiziale al risarcimento.
Articolo 5: Ciascuno dei due fidanzati ha diritto alla restituzione
dei doni offerti all'altro, a meno che la rottura non sia a lui imputabile.
Capitolo II: della formazione del matrimonio
Articolo 6: L'età per contrarre matrimonio è stabilita per la donna
e per l'uomo a diciotto anni compiuti, cioè alla maggiore età.
Articolo 7: Il matrimonio è contratto attraverso il solo consenso
dei due futuri coniugi. I due futuri coniugi concludono essi stessi il
matrimonio.
Articolo 8: Al di sotto di questa età, il matrimonio non può essere
contratto se non con l'autorizzazione del giudice.
Articolo 9: Il giudice può essere adito dalla madre o dal padre, dal
tutore nominato dal giudice, dal minore o dal Pubblico Ministero. Il
giudice decide dopo aver sentito i due futuri coniugi e il tutore . Egli
non può autorizzare il matrimonio se non per gravi ragioni. L'ordinanza che
autorizza il matrimonio non è suscettibile di alcun ricorso.
Articolo 10: Gli impedimenti al matrimonio sono di due tipi:
permanenti e provvisori:
- Gli impedimenti permanenti derivano dalla parentela e dalla affinità
- Gli impedimenti provvisori derivano dall'esistenza di un matrimonio non
sciolto o dal fatto che non sia trascorso il termine di vedovanza.
Articolo 11: E' proibito il matrimonio di chiunque con:
- i suoi ascendenti
- i suoi discendenti
- le sorelle ed i fratelli dei suoi ascendenti
- i discendenti delle sue sorelle e fratelli.
Articolo 12: E' proibito il matrimonio di chiunque con gli ascendenti
ed i discendenti del suo coniuge e con i coniugi dei suoi ascendenti e
discendenti.
Articolo 13: La poligamia è vietata.
Articolo 14: E' proibito il matrimonio di qualsiasi persona la cui
unione precedente non sia sciolta. Chiunque, essendo impegnato con i
vincoli del matrimonio, ne avrà contratto un altro prima dello
scioglimento del precedente, sarà passibile di un anno di prigione e di
un'ammenda.
Articolo 15: E' proibito il matrimonio della donna prima della
scadenza del termine di vedovanza.
Questo termine è di tre mesi. Esso decorre dallo scioglimento del
matrimonio per decesso o per sentenza definitiva di divorzio.
Questo termine cessa:
- con il parto, in caso di gravidanza.
- con la produzione di un certificato medico attestante che la donna non è
incinta.
- in caso di nuovo matrimonio del suo ex sposo.
Articolo 16: La differenza di culto non è un impedimento al
matrimonio. E' valido il matrimonio della donna musulmana con un non
musulmano.
Articolo 17: Il matrimonio è concluso davanti all'ufficiale dello
stato civile, o a qualsiasi autorità designata dalla legge a questo scopo,
alla presenza delle due parti e di due testimoni.
I testimoni possono essere dell'uno o dell'altro sesso.
Articolo 18: Può essere inserita nell'atto di matrimonio qualsiasi
clausola relativa ai beni.
Articolo 19: Il matrimonio deve essere obbligatoriamente trascritto
all'ufficio di stato civile.
Il matrimonio è provato dall'atto stesso o da un certificato rilasciato
da un ufficiale dello stato civile.
Capitolo III : Della nullità del matrimonio
Articolo 20: E' nulla l'unione conclusa in violazione delle
disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7, degli articoli 10,11, 12,
13, 14 e 15 del presente Codice.
Articolo 21: E' nullo ogni matrimonio concluso al di fuori delle
forme legali previste dall'articolo 17.
Articolo 22: La nullità del matrimonio produce i seguenti effetti:
- l'istituzione dei vincoli di filiazione,
- l'obbligo per la donna di osservare il termine di vedovanza,
- gli impedimenti al matrimonio derivanti dalla affinità.
Capitolo IV : Degli effetti del matrimonio
Articolo 23: I coniugi si devono reciproco rispetto, fedeltà e
assistenza. Essi assicurano insieme la direzione della famiglia,
l'educazione e la protezione dei figli e la scelta del domicilio
coniugale. Devono evitare di arrecarsi pregiudizio di qualsiasi natura.
Articolo 24: Ciascuno dei due coniugi ha diritto:
- ad esercitare una professione
- ad amministrare e disporre dei suoi beni personali
- a conservare il suo cognome
- a circolare liberamente
Articolo 25: I coniugi hanno la responsabilità congiunta del
mantenimento della famiglia in base ai loro apporti che possono essere
finanziari e\o in lavoro domestico.
LIBRO SECONDO: DEL DIVORZIO
Articolo 26: Il divorzio non può essere pronunciato che dal
tribunale.
Capitolo I :Dei casi di divorzio
Articolo 27: Il divorzio è pronunciato:
- in caso di mutuo consenso dei coniugi.
- su domanda di uno dei coniugi in ragione del danno subito.
- su richiesta non motivata di uno o dell'altro dei coniugi.
- su domanda di una delle parti o su domanda congiunta per i torti
condivisi dai due coniugi.
Capitolo II : Della procedura del divorzio
Articolo 28: Il divorzio non può essere pronunciato che con sentenza
preceduta da un tentativo di conciliazione.
Articolo 29: La procedura di conciliazione è obbligatoria. Essa
avviene davanti al giudice per gli Affari familiari prima di ogni dibattito
sul merito.
Quando il convenuto non compare e la notifica non è stata fatta a mani
proprie, il giudice per gli Affari familiari rinvia l'esame della questione
a un'altra udienza facendosi assistere da qualsiasi persona che giudicherà
utile al fine di inviare la notifica personalmente alla parte interessata o
di conoscere il suo domicilio reale per consentirne la comparizione.
In caso di esistenza di figlio minore, si terranno tre udienze di
conciliazione, ognuna delle quali non deve essere tenuta meno di trenta
giorni dopo quella che la precede.
Il giudice deve tentare di conciliare gli sposi. Per questo egli deve
intrattenersi separatamente e personalmente con ciascuno di essi, poi
riceverli insieme.
Il giudice può richiedere la collaborazione di ogni persona di cui ritenga
utile l'assistenza, ivi compresi gli avvocati delle due parti.
Articolo 30: Il giudice per gli Affari familiari deve ordinare,
anche d'ufficio, tutte le misure provvisorie riguardanti le residenze
separate degli sposi, l'obbligazione alimentare, l'affidamento dei figli e
il diritto di visita. Le parti possono accordarsi per rinunciare
espressamente a queste misure in tutto o in parte, a condizione che tale
rinuncia non arrechi pregiudizio all'interesse dei figli minori.
Il giudice per gli Affari familiari fissa l'ammontare dell'obbligazione
alimentare tenuto conto degli elementi di valutazione di cui dispone al
momento del tentativo di conciliazione.
Le misure provvisorie sono oggetto di una ordinanza immediatamente
esecutiva, che non è suscettibile né di appello, né di ricorso in
cassazione, ma che potrà essere rivista dal giudice per gli Affari familiari
fino a che non si sia statuito sul merito.
Articolo 31: Il giudice può abbreviare la procedura in caso di
divorzio per mutuo consenso, a condizione che ciò non arrechi pregiudizio
all'interesse della prole.
Articolo 32: In caso di fallimento del tentativo di conciliazione,
il tribunale è adito dal giudice per gli Affari familiari. Esso delibera
in prima istanza sul divorzio e su tutte le conseguenze che ne derivano.
Le disposizioni della sentenza relative all'affidamento della prole, alla
obbligazione alimentare, alla rendita , alla residenza separata dei coniugi
e al diritto di visita sono esecutive nonostante l'appello o la cassazione.
Capitolo III : Degli effetti del divorzio
Articolo 33: E' previsto il risarcimento del danno materiale e
morale subito dall'uno o dall'altro dei coniugi e risultante dal divorzio
pronunciato sulla base dei comma 2, 3 e 4 dell'articolo 27.
Articolo 34: Per ciò che riguarda la donna che si trovi
nell'incapacità di provvedere ai suoi bisogni, il danno materiale può
essere riparato sotto forma di rendita pagabile mensilmente allo scadere
del termine di vedovanza, in funzione del tenore di vita al quale era
abituata durante la vita coniugale, compreso l'alloggio.
Questa rendita può essere rivista annualmente in aumento o diminuzione,
tenuto conto dell'indice del costo della vita e delle fluttuazioni che
possono intervenire. Essa continua a essere corrisposta fino al decesso
della donna divorziata o fino a quando non intervengano cambiamenti nella
sua posizione sociale per un nuovo matrimonio o allorchè ella non ne abbia
più bisogno. La rendita diventa un debito che entra nel passivo della
successione al momento del decesso del divorziato e deve essere
conseguentemente liquidata, in via amichevole con gli eredi o
giudizialmente, con un solo versamento, e tenuto conto dell'età della
beneficiaria a quella data. Tutto ciò a meno che quest'ultima non preferisca
che la rendita le sia corrisposta sotto forma di capitale in un solo
versamento.
Articolo 35: L'affidamento dei figli è rimesso all'uno o l'altro dei
genitori o a un terzo. Il giudice decide in considerazione dell'interesse
della prole.
Articolo 36: Il genitore che non ha l'affidamento della prole,
esercita il diritto di visita. Al genitore non affidatario può essere
accordato dal giudice il diritto di alloggio se l'interesse del figlio lo
esige.
Il genitore non affidatario mantiene un diritto di sorveglianza sul figlio
che esercita all'occorrenza per il tramite del giudice per gli Affari
familiari.
Articolo 37: Il genitore che non ha l'affidamento deve partecipare
al mantenimento della prole.
L'abitazione coniugale è attribuita al genitore che ha l'affidamento dei
figli, se quest'ultimo non ha alloggio.
Articolo 38: La persona cui è conferita l'affidamento può rinunciarvi.
Il giudice designa, all'occorrenza, un nuovo titolare dell'affidamento
tenendo conto dell'interesse della prole.
Il giudice può ritirare il diritto di affidamento al suo titolare se questi
non adempie ai suoi doveri.
Articolo 39: Il diritto di affidamento non è rimesso in causa dal
nuovo matrimonio del suo titolare, salvo decisione contraria del giudice
presa nell'interesse della prole.
LIBRO TERZO : DELLA FILIAZIONE
Articolo 40: La filiazione è il legame che unisce un figlio a sua
madre e a suo padre.
Capitolo I : Sull'istituto della filiazione
Articolo 41: La filiazione è stabilita attraverso :
- Il matrimonio
- Il riconoscimento
- La sentenza del giudice
Sezione 1 : l'istituzione della filiazione attraverso il matrimonio
Articolo 42: La filiazione della prole nata nel matrimonio è
prevista nei confronti della madre e del padre.
Essa è ugualmente prevista se il figlio è nato quando non sono ancora
trascorsi trecento giorni dal divorzio, dal decesso o dall'assenza del
padre.
Articolo 43: Il marito può disconoscere il figlio giudizialmente se
dimostra con fatti idonei - rafforzati, se possibile, da mezzi scientifici -
che egli non può esserne il padre.
Articolo 44: Il marito deve esperire l'azione di disconoscimento
entro sei mesi dalla nascita, se si trova sul luogo. Altrimenti nei sei
mesi che seguono il suo ritorno o nei sei mesi che seguono la scoperta
della falsa dichiarazione se la nascita gli era stata nascosta.
Articolo 45: Se il marito è deceduto prima di esperire l'azione, i
suoi ascendenti e discendenti non hanno titolo per contestare la legittimità
del figlio.
Articolo 46: L'azione di disconoscimento è promossa, con la presenza
in giudizio della madre, nei confronti di un tutore ad hoc designato dal
giudice per il figlio.
Articolo 47: La madre potrà contestare con tutti i mezzi la paternità
del marito, ma solamente al fine di legittimazione quando, dopo lo
scioglimento del matrimonio, si sarà risposata con il vero padre del figlio.
Articolo 48: Pena l'improponibilità, questa azione, diretta contro
il marito o i suoi eredi è unita a una domanda di legittimazione.
Essa deve essere promossa dalla madre e dal suo nuovo coniuge nei primi sei
mesi del loro matrimonio e prima che il figlio raggiunga l'età di cinque
anni.
Articolo 49: Sulle due domande è statuito con una sola e stessa
sentenza che si può accogliere la contestazione di paternità solo se la
legittimazione è ammessa.
Sezione 2 : l'istituzione della filiazione attraverso il riconoscimento
Articolo 50: La filiazione della prole non può essere stabilita con
il riconoscimento della madre o del padre che attraverso :
- dichiarazione all'ufficio di stato civile al momento della nascita o
posteriormente a questa
- dichiarazione della madre e del padre al momento del loro matrimonio
- atto autenticato separato
Il riconoscimento di un figlio non può essere fatto se non fin quando
egli è vivo.
Articolo 51: Il riconoscimento può essere contestato solo attraverso
la via giudiziaria dal suo autore o dal figlio stesso.
L'azione è aperta anche al Pubblico ministero, se indizi risultanti dagli
atti dello stato civile rendono inverosimile la filiazione dichiarata.
Sezione 3 : l'istituzione della filiazione attraverso la via giudiziaria
Articolo 52: La filiazione può essere stabilita nei confronti della
madre o del padre con un'azione di ricerca della maternità o della paternità
e attraverso l'adozione.
Articolo 53: L'azione di ricerca della maternità o della paternità
non spetta che al figlio. Durante la minore età, il figlio è rappresentato
dal tutore.
Questa azione si prescrive nel termine di due anni dal compimento della
maggiore età.
Articolo 54: L'azione di ricerca della maternità o della paternità
è ricevibile solo se esistono presunzioni o indizi gravi.
La prova può essere data con tutti i mezzi.
Articolo 55: L'adozione è permessa nell'interesse del bambino .
Essa può essere disposta solo in via giurisdizionale.
Articolo 56: L'adottante deve essere una persona maggiorenne, che
gode della piena capacità civile. Deve essere sano nel corpo e nella mente
e in grado di provvedere ai bisogni dell'adottato.
Nessuno può essere adottato da più persone salvo che si tratti di due
coniugi.
L'adozione da parte di persone sposate può essere pronunciata solo se la
domanda proviene dai due coniugi.
La differenza di età tra l'adottante e l'adottato deve essere di almeno
15 anni.
L'adottato deve essere minorenne.
Articolo 57: L'atto di adozione è disposto con sentenza resa in
presenza dell'adottante, e, se è possibile, della madre e del padre
dell'adottato, o del rappresentante dell'autorità amministrativa investita
della tutela pubblica del bambino o del tutore ufficioso.
Articolo 58: La sentenza d'adozione è definitiva e irrevocabile
salvo che per il figlio dopo la maggiore età.
Articolo 59: L'adozione produce gli stessi diritti e doveri delle
altre forme di filiazione. Tuttavia se i genitori dell'adottato sono
conosciuti, gli impedimenti al matrimonio previsti dagli articoli 10, 11 e
12 del presente codice permangono.
Capitolo II : Degli effetti della filiazione
Sezione 1 : del cognome
Articolo 60: Il bambino la cui filiazione non è stabilita che nei
confronti di un solo genitore porta il cognome di questo genitore. Se la
filiazione è stabilita nei confronti dei due genitori, egli porta il
cognome della madre e del padre.
Sezione 2 : della potestà
Articolo 61: La potestà consiste nel proteggere il figlio, nell'
educarlo, nell'amministrare i suoi beni e nel rappresentarlo in giudizio e
in tutti gli atti della vita ordinaria quali la gestione degli affari, le
transazioni finanziarie, l'autorizzazione per l'ottenimento del passaporto
e per viaggiare.
Articolo 62: La potestà termina :
- con la maggiore età del figlio
- con la sua emancipazione attraverso il matrimonio o per sentenza del
giudice, a partire dall'età di sedici anni compiuti.
Articolo 63: Durante il matrimonio, la potestà è esercitata di
diritto dalla madre e dal padre congiuntamente.
I genitori hanno nei confronti del figlio diritti e doveri di custodia,
di sorveglianza e di educazione.
La madre e il padre amministrano congiuntamente i beni del figlio.
Ogni controversia è sottoposta al giudice per gli Affari familiari.
Articolo 64: In caso di divorzio, la potestà è esercitata dal
genitore che ha l'affidamento del figlio.
Se l'affidamento è conferito a una persona diversa dai genitori, il giudice
designa il genitore o il terzo che eserciterà la tutela.
In ogni caso, il genitore cui non sono affidati i figli conserva un diritto
di sorveglianza che esercita per il tramite del giudice per gli Affari
familiari.
Articolo 65: In caso d'incapacità o di assenza di uno dei due
genitori, la potestà è esercitata dall'altro genitore.
In caso di decesso di uno dei due genitori la potestà è esercitata dal
genitore superstite.
In caso di decesso dei due genitori, la potestà è esercitata dal tutore
testamentario designato da uno o dall'altro genitore.
Articolo 66: Il genitore che ha riconosciuto da solo il figlio
detiene la potestà.
In caso di riconoscimento da parte dei due genitori, la potestà è
esercitata dal genitore che ha l'affidamento.
Il genitore che non ha l'affidamento conserva un diritto di sorveglianza
per il tramite del giudice.
Articolo 67: In tutti gli altri casi, il tutore sarà designato dal
giudice che prenderà in considerazione l'interesse del figlio.
Articolo 68: Tutti gli atti di disposizione dei beni del figlio sono
sottoposti all'autorizzazione preliminare del giudice.
LIBRO QUARTO : DELL'OBBLIGO DI MANTENIMENTO
Articolo 69: Il mantenimento comprende tutto ciò che è necessario
all'esistenza, in particolare il cibo, il vestiario, le cure mediche,
l'istruzione e l'alloggio.
Articolo 70: I coniugi si debbono mutuo sostegno.
Hanno ugualmente diritto al mantenimento, gli ascendenti e i discendenti a
qualsiasi grado essi appartengano.
Articolo 71: L'assegno è valutato in proporzione ai redditi di
colui che lo deve e al bisogno di colui che lo reclama, tenuto conto delle
condizioni di vita.
Articolo 72: L'ascendente, a qualsiasi grado appartenga, deve
mantenere i suoi discendenti minorenni e incapaci di provvedere ai loro
bisogni a qualsiasi grado essi appartengano.
Il mantenimento continua ad essere dovuto ai discendenti sino alla fine
dei loro studi, a condizione che essi non superino l'età di venticinque
anni.
Il mantenimento continua ad essere dovuto ai discendenti handicappati,
incapaci di provvedere ai loro bisogni, indipendentemente dalla loro età.
Articolo 73: Quando sono numerosi, i figli contribuiscono alla
pensione di mantenimento degli ascendenti in proporzione alle loro
possibilità finanziarie e non in base al loro numero.
Articolo 74: Il credito di mantenimento non si prescrive tra coniugi.
Articolo 75: In caso d'incapacità dell'uno o dell'altro genitore di
mantenere i figli, l'obbligo è rimesso a colui che è in grado di
provvedervi.
Articolo 76: In caso di mancato pagamento volontario della pensione
o della rendita di divorzio per più di un mese a partire dal giorno in cui
essa è dovuta, il debitore è passibile di una pena detentiva da tre mesi a
un anno.
Il pagamento arresta la prosecuzione o l'esecuzione della pena.
Un Fondo di garanzia verserà automaticamente l'ammontare della pensione o
della rendita di divorzio al suo titolare.
Il Fondo di garanzia dispone di un diritto di rivalsa contro il debitore
per recuperare l'ammontare versato.
LIBRO QUINTO : DELLA SUCCESSIONE
Articolo 77: La successione si apre al momento della morte reale o
presunta, quest'ultima dichiarata con sentenza dal giudice.
Articolo 78: Se due persone muoiono senza che sia possibile stabilire
quale delle due è deceduta per prima, non si procede all'apertura della
successione tra loro, che esse siano o meno perite nello stesso evento.
Articolo 79: Le spese che gravano sulla successione saranno pagate
nel seguente ordine di priorità :
- Le spese sostenute per i beni immobili oggetto della successione
- Le spese dei funerali e della sepoltura
- I debiti certi a carico del defunto
- I legati validi ed esecutivi
- L'eredità
Articolo 80: Le qualità richieste per succedere sono :
- Essere viventi o almeno concepiti al momento dell'apertura della
successione.
- Non essere in un caso di indegnità successoria.
Articolo 81: Il figlio solo concepito ha diritto alla sua parte
successoria se nascerà vivo.
Articolo 82: I beni caduti in successione sono deferiti al coniuge
superstite, ai discendenti, ascendenti e collaterali del de cuius.
Articolo 83: In presenza del coniuge sono esclusi dalla successione
i collaterali discendenti e ascendenti del de cuius.
Articolo 84: Allorquando partecipano alla successione i fratelli e
le sorelle germani, uterini e consanguinei hanno diritto a una parte uguale.
Articolo 85: In tutti gli altri casi la successione spetta al parente
più prossimo.
Articolo 86: In caso di assenza di eredi, la successione va al
tesoro.
Articolo 87: Le discendenti e i discendenti di una persona premorta
partecipano alla successione del de cuius in luogo e al posto della stessa
in parti uguali.
Articolo 88: Allo stesso grado di parentela con il de cuius la donna
e l'uomo hanno diritto a una parte uguale di successione.
Articolo 89: La sposa o lo sposo ereditano nella stessa misura nella
successione del coniuge premorto.
Articolo 90: L'usufrutto dell'abitazione coniugale va al coniuge
superstite. L'usufrutto si estingue con il nuovo matrimonio.
Articolo 91: La differenza di culto non costituisce un caso di
indegnità successoria.
Articolo 92: E' indegno a succedere e come tale escluso dalla
successione colui il quale :
- si rende colpevole di omicidio volontario verso la persona del de cuius,
che egli sia autore principale o complice;
- si rende colpevole di una denuncia di reato capitale contro il defunto
resa con falsa testimonianza.
LIBRO SESTO : DEL TESTAMENTO
Articolo 93: Il testamento è l'atto con il quale una persona
dispone a titolo gratuito di tutto o di una parte dei suoi beni; ha effetto
dal suo decesso.
Articolo 94: Ogni persona non può disporre che di un terzo del suo
patrimonio in presenza di ascendenti, di discendenti o del coniuge.
Ella può disporre della totalità in loro assenza.
Articolo 95: Il legato può essere in piena proprietà o in usufrutto.
Il legato d'usufrutto cessa con la morte del legatario, l'oggetto del
legato rientra a far parte della massa ereditaria del testatore.
Articolo 96: Il testamento è disposto con atto notarile, esso è
revocabile nelle stesse forme.
Articolo 97: E' valido il legato fatto in favore di una persona di
confessione diversa.
Articolo 98: Il legatario ha un termine di due mesi a partire dal
decesso del testatore per accettare il legato. Il silenzio del legatario
durante questi due mesi equivale all'accettazione.
Il legato accettato in parte si esegue per la stessa parte, è nullo per la
parte restante.
Articolo 99: Ogni forma di Habous e di Waqf è proibita.
DISPOSIZIONE FINALE
Articolo 100: Tutte le disposizioni contrarie al presente codice
sono abrogate.