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Il Secolo XIX  Lunedi 28 Febbraio 2005

Il punto Affidamento condiviso
la proposta di legge arriva alla Camera

di Carlo Rimini,   Avvocato Matrimonialista

L'8 marzo inizierà in Aula alla Camera la discussione sulla proposta di legge relativa all'affidamento condiviso dei figli di genitori separati o divorziati. La prima fase del dibattito parlamentare (quello che si svolge in Commissione) è durata quasi quattro anni. Ora però l'approvazione dovrebbe arrivare rapidamente. Poi si ricomincerà la discussione in Senato. Sono tempi lunghissimi: i parlamentari si lamentano spesso dei tempi lunghi della giustizia; i giudici si lamentano dei tempi lunghi dell'approvazione delle leggi che dovrebbero rendere più facile il loro lavoro. I cittadini invece si sono forse ormai stancati di lamentarsi.
Ma che cos'è"l'affidamento condiviso" che per tanto tempo ha impegnato il nostro legislatore? La riforma risolverà i problemi dei genitori separati e dei loro figli? E renderà più facile il lavoro dei giudici della separazione e del divorzio? La risposta alla prima domanda è facile: con l'affidamento condiviso, dopo la separazione, entrambi i genitori continuano ad esercitare in modo paritario la potestà sui figli. «Il minore - affermerà il nuovo art. 155 del codice civile - ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi».
Nessuno oggi mette più in dubbio che, dopo la separazione, sia necessario che i genitori partecipino entrambi, in posizione paritaria, alla vita dei figli e alla costruzione del loro futuro. Si potrebbe però obiettare che già la legge attuale, all'art. 155 del codice civile, stabilisce che le decisioni di maggiore interesse per i figli, dopo la separazione, siano adottate da entrambi i coniugi. D'altra parte l'affidamento condiviso, anche dopo la riforma, non implicherà certo che i figli trascorreranno metà del loro tempo con ciascuno dei genitori. Questa soluzione, infatti, almeno nella generalità dei casi, non risponderebbe all'interesse dei figli che - secondo gli psicologi esperti di questi temi - devono avere ben chiaro quale è la loro casa e con chi vivono. Anche un adulto peraltro proverebbe grande fastidio a vivere una settimana in una casa e una settimana in un'altra.
Ma allora che cosa cambierà con la nuova legge? Nell'organizzazione della vita quotidiana dei figli di genitori separati cambierà poco, ma è giusto che il legislatore, in una materia come questa, mandi un messaggio forte sulla necessità che, dopo la separazione, un genitore non escluda l'altro dalla vita del figlio. Piuttosto però, leggendo il testo uscito dal lungo e tormentato dibattito in Commissione, si ha la sensazione che la riforma che la Camera si appresta a votare sia una occasione mancata e ciò anche se bisogna riconoscere che il lavoro compiuto in Parlamento ha molto migliorato la proposta presentata quasi quattro anni addietro. La legge, infatti, dopo aver affermato solennemente (e giustamente) che i genitori separati devono concordare le decisioni relative alla crescita dei figli, dovrebbe farsi carico di un problema: dovrebbe garantire un giudizio rapido ed efficiente in tutti i casi in cui l'accordo fra i genitori non venga raggiunto.
La proposta di legge, invece, non contiene modifiche delle norme che regolano il giudizio di separazione, norme che appaiono oggi del tutto inadeguate a risolvere i conflitti in tempi ragionevoli. La riforma, inoltre, è destinata ad appesantire ulteriormente il carico dei lavoro dei tribunali, poiché ad essi attribuisce anche la competenza per la soluzione dei conflitti sorti tra i genitori in relazione alle scelte da effettuare per i figli dopo la separazione. Già oggi, in molti tribunali, i tempi di attesa perché si tenga la prima udienza sono superiori a sei mesi! Questi tempi vanificano qualsiasi riforma. Se, ad esempio, i genitori non trovano un accordo sulla scuola a cui iscrivere il figlio, non è immaginabile che il problema arrivi sul tavolo del giudice sei mesi dopo la domanda.

CARLO RIMINI     28/02/2005

 


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