
Domenica 6 Marzo 2005
Metà con mamma, metà da papà?
Decisioni comuni sulla crescita
di Cesare Rimini,
Avvocato Matrimonialista
Come si fa a non essere d’accordo? L’affidamento condiviso, un tema che affatica il nostro legislatore
da anni, ha alla sua base un principio che si traduce in queste parole: «Il minore ha il diritto,
dopo la separazione o il divorzio dei genitori, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo
con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti
significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale». Questo principio si
realizza con l’affermazione che la potestà è esercitata da entrambi i genitori e che le decisioni di
maggior importanza relative all’educazione, all’istruzione e alla salute sono assunte, ove possibile,
congiuntamente. Per percorrere la via dell’affidamento condiviso la commissione Giustizia della Camera
ha lavorato per anni e, finalmente, domani la versione finale del testo sarà presentata in Aula.
Naturalmente poi ci sarà l’iter di fronte al Senato. La strada dunque è ancora lunga, ma alcune
segnalazioni si impongono fin d’ora.
L’ultima novità riguarda l’eliminazione di uno dei punti più controversi sui quali rischiava di arenarsi
tutto il progetto. La Commissione ha di fatto eliminato dal testo l’obbligo di ricorso a centri di
mediazione familiare quando la coppia si sia rivelata incapace di trovare un accordo nella fase di
elaborazione del progetto di affidamento dei minori. La mediazione familiare obbligatoria aveva suscitato
la ferma reazione di autorevoli studiosi nel campo della mediazione, non solo di quella familiare.
Si è detto che la mediazione obbligatoria è una contraddizione in termini, una vera e propria ingiunzione
paradossale. La mediazione familiare è infatti uno spazio di dialogo, di ascolto, di confronto reciproco.
E’ un luogo di promozione della genitorialità condivisa e responsabile. Un luogo di conoscenza delle risorse
e dei limiti sia della coppia sia del mediatore. Il mediatore è un terzo imparziale e senza pregiudizi,
la mediazione è uno spazio di pensiero dedicato ai figli. Il mediatore non può essere un ausiliario del
giudice,la mediazione deve avere alla sua base la scelta spontanea dei genitori. Va dunque visto con favore
l’importante ripensamento su questo punto delicatissimo.
Da segnalare ancora un altro punto fondamentale del disegno di legge, cioè la previsione dell’affidamento
condiviso con modalità che vanno decise dai coniugi, in un progetto che deve essere allegato
obbligatoriamente alla domanda di separazione. E’ solo in caso di disaccordo che il giudice decide,
tenendo presente le indicazioni fornite dalle parti.
Infine, sotto il profilo economico, il progetto prevede che i genitori provvedano al mantenimento
dei figli in modo proporzionale al proprio reddito, affrontando direttamente certe spese,
ma il giudice può disporre la corresponsione di un assegno perequativo e periodico per rendere concreto
il principio di proporzionalità. Se l’assegno non viene corrisposto per tre mensilità, scatta la sanzione
prevista dell’articolo 570 del codice penale che punisce severamente la violazione degli obblighi
dell’assistenza familiare.
Un punto conclusivo deve essere chiaro: l’affidamento congiunto non avrà certo la conseguenza di far
vivere un bambino per metà del suo tempo con il padre e metà del suo tempo con la madre, ma si tradurrà
in un forte messaggio per i genitori che si separano. Il messaggio sarà tanto più forte se non sarà
letto e interpretato come il cambio dell’etichetta su una bottiglia di vino, il cui contenuto resta
sempre il vino di prima. Perché ciò non si verifichi occorrerà un altro passo avanti fondamentale.
Il processo, l’intervento del giudice in materia di famiglia, di affidamento di figli, di violazione
dei doveri che gravano su entrambi i genitori, deve essere tempestivo. I bambini sono la merce più
deteriorabile del mondo, occuparsi dei loro problemi con i tempi lunghi della nostra giustizia è come
non occuparsene affatto .
CESARE RIMINI  
6/03/2005