Intervista a Maurizio Panizrelatore del progetto di legge 66 sull' "affidamento condivizo" su Il Sole 24 oreLa
riforma vuole la famiglia indivisa
Trasformare l'affidamento congiunto da eccezione a norma. È l'obiettivo della riforma dell'articolo 155 del codice civile all'esame di Montecitorio. Una riforma che, promette il relatore del progetto di legge, Maurizio Paniz (Forza Italia), «sarà approvata in tempi brevissimi perché ha l'appoggio di tutti i gruppi parlamentari». Sono sei, infatti, le proposte di modifica depositate in Parlamento e, pur provenendo da schieramenti politici opposti (da Forza Italia alla Margherita, dai Verdi ai Ds) , propongono soluzioni assai simili per ovviare all'affidamento esclusivo a un solo genitore, ritenuto iniquo oltreche incostituzionale. Secondo la nuova legge, i genitori saranno responsabili a vita nei confronti dei figli, a prescindere dall'evoluzione dei loro rapporti interpersonali. L'affidamento "condiviso" del minore non dovrebbe però comportare in tutti i casi l'esercizio congiunto della potestà genitoriale. Il padre e la madre avranno l'obbligo di concordare solo le decisioni più importanti, come la scelta del medico o della scuola; per il resto, sarà il giudice a valutare se il grado di conflittualità permette l'esercizio congiunto della potestà o se invece conviene assegnare a ciascun genitore compiti distinti. Ci sarà ancora un genitore convivente e uno no, ma tutte le possibilità di contatto con i figli da parte del genitore non convivente dovranno essere raccolte e utilizzate. Grande enfasi viene inoltre data alla scelta da parte del giudice del genitore che dovrà stare fisicamente accanto al figlio. Una scelta che dovrà privilegiare per la convivenza il genitore più «corretto e disponibile». Unità d'intenti fra le forze politiche anche sullo spinoso tema degli assegni al coniuge. Per superare questa pratica altamente conflittuale, la nuova legge introdurrà il «mantenimento diretto»: entrambi i genitori dovranno cioè occuparsi dell'assistenza economica dei figli, pur mantenendo distinti ed equamente distribuiti i singoli capitoli di spesa. Punto centrale della riforma è anche l'impianto rieducativo che deve permeare la disciplina degli affidamenti. A questo scopo, la nuova normativa darà maggiore impulso ai centri familiari polifuzionali: strutture in grado di fornire aiuto alla coppia non solo in termini di mediazione, ma anche di consulenza e terapia familiare. Quanto all'iter parlamentare, la commissione Giustizia della Camera ha completato le audizioni degli esperti (psicologi, magistrati, assistenti sociali e associazioni a tutela dei minori) che hanno dato il loro contributo tecnico. Entro la fine di questo mese, la proposta di modifica della legge dovrebbe essere formalizzata in commissione e prima dell'estate arrivare all'esame dell'Aula di Montecitorio. «Il mio intento - spiega il Maurizio Paniz - è di arrivare a un testo unitario» Mariolina Sesto Lunedí 15 Aprile 2002 Separazioni coniugali.
In attesa della nuova legge è il magistrato a decidere a
chi va delegata la potestà Il giudice sceglie: figli alla
mamma
Per comprendere il funzionamento delle norme sull'affidamento dei figli in caso di separazione e divorzio occorre fare innanzitutto riferimento alla norma che disciplina la potestà dei genitori nella situazione normale di una famiglia coesa. La norma è l'articolo 316 del codice civile, secondo la quale «il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino alla maggiore età o alla emancipazione» e «la potestà dei genitori è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori». Esercitare la potestà significa esercitare il potere. Riferito al nostro caso: fare il genitore e prendere tutte le decisioni riguardo alla crescita e all'educazione dei figli. Se la coesione familiare si rompe a causa della separazione o del divorzio, l'articolo 317 dispone che «la potestà comune dei genitori non cessa quando, a seguito di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio i figli vengono affidati a uno di essi». Ciò significa che la potestà permane, ma il suo esercizio subisce cambiamenti. L'articolo 155 del codice civile dispone innanzitutto che «il giudice che pronunzia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati». Il giudice deve, dunque, scegliere il genitore che gli appare più idoneo. Per quanto riguarda lo specifico tema dell'esercizio della potestà, la norma dispone che: «il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi», ma «deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice». Si stabilisce così che il coniuge affidatario, cioè quello con cui i figli convivono, è quello che prende le decisioni e ne gestisce materialmente ogni aspetto della vita quotidiana e dell'educazione. Tuttavia, poiché la separazione non deve comportare l'estromissione dell'altro genitore dalla vita dei figli, nella medesima norma si aggiunge che: «salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse». L'articolo 155 dice anche che il genitore affidatario esercita in via esclusiva la potestà, «salva diversa disposizione del giudice». Inoltre, nel successivo quinto comma prevede la possibilità che l'esercizio della potestà sia affidato a entrambi i genitori. Ciò significa che il giudice, pur rimanendo l'affidamento esclusivo a uno dei genitori, può disporre che la potestà sia esercitata dai genitori congiuntamente, con la conseguenza che il genitore non affidatario continua a partecipare a tutte le decisioni riguardanti la vita dei figli, sia quelle maggiormente rilevanti, come è in ogni caso, sia quelle di minore importanza. Andrea Gragnani Lunedí 15 Aprile 2002 |