Maltrattamento di animali - codice penale - art.
727
Cosa può fare il cittadino che
sia a conoscenza di episodi riconducibili al reato di cui all'art.
727? Sicuramente sporgere denuncia presso qualsiasi organo di polizia
giudiziaria (soprattutto nei casi più urgenti, nei quali
sia auspicabile un intervento immediato), oppure presentare denuncia
presso la cancelleria del Procuratore della Repubblica del luogo
in cui il reato si è consumato, esponendo i fatti e indicando
le proprie generalità e tutti quegli elementi che conducano
all'individuazione dei colpevoli, qualora essi non fossero già
noti.
L'articolo recita:
"Chiunque incrudelisce verso animali
o senza necessità li sottopone a eccessive fatiche o a torture,
ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia
o per età, è punito con ammenda da lire ventimila
a lire seicentomila. Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo
fine scientifico o didattico, in un luogo pubblico o aperto o esposto
al pubblico, sottopone animali vivi a esperimenti tali da destare
ribrezzo.
La pena è aumentata se gli animali sono adoperati
in giuochi o spettacoli pubblici, i quali importino strazio o sevizie.
Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, se il colpevole
è un conducente di animali, la condanna importa la sospensione
dall'esercizio del mestiere, quando si tratta di un contravventore
abituale o professionale".
L'articolo è stato modificato dalla L.22/11/1993
n° 473.
Nella sua nuova formulazione la norma è più
ampia e articolata, prevedendo ammende più severe e pene
accessorie dotate di forte potere deterrente per coloro che operino
nel settore del trasporto, commercio e mattazione degli animali
e, infine, si occupa del gravissimo problema dell'abbandono di cani
e gatti. Si fa notare che il reato di maltrattamento oltre che con
un'azione può configurarsi anche per mezzo di un'omissione.
Cosa può fare il cittadino che sia a conoscenza
di episodi riconducibili al reato di cui all'art. 727? Sicuramente
sporgere denuncia presso qualsiasi organo di polizia giudiziaria
(soprattutto nei casi più urgenti, nei quali sia auspicabile
un intervento immediato), oppure presentare denuncia presso la cancelleria
del Procuratore della Repubblica del luogo in cui il reato si è
consumato, esponendo i fatti e indicando le proprie generalità
e tutti quegli elementi che conducano all'individuazione dei colpevoli,
qualora essi non fossero già noti.
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