Legge della Regione Toscana - 43/1995
La funzione delle leggi regionali è quella
di rendere operative le leggi nazionali di riferimento, interpretandone
lo spirito e le finalità ed entrando nello specifico con
disposizioni particolareggiate.
La Regione Toscana ha recepito la Legge
281/91 l'8 aprile 1995, con la Legge
Regionale n.43 intitolata "Norme per la gestione dell'anagrafe
del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del
randagismo". Successivamente è stata pubblicata ad integrazione
la L.R. 90/98.
Ecco alcuni articoli scelti tra quelli del testo
della legge regionale 43/95:
ARTICOLO 2 (Istituzione dell'anagrafe canina)
1. In ogni comune e' istituita l'anagrafe del
cane che viene gestita dalle Aziende Unità Sanitarie Locali
tramite i competenti servizi.
2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo
di cani provvedono all'iscrizione dei medesimi all'anagrafe canina.
3. Le persone che alla data di entrata in vigore
della presente legge sono proprietarie o detentrici di cani di età
superiore agli otto mesi sono tenuti entro trenta giorni ad iscriverli
all'anagrafe canina e far loro effettuare il tatuaggio.
4. Ai fini dell'iscrizione sono ritenuti validi
i contrassegni di delegazioni dell'Ente Nazionale di Cinofilia Italiana.
Il proprietario o detentore dell'animale, così contrassegnato,
dovrà provvedere alla iscrizione all'anagrafe canina delle
Aziende USL di residenza entro 15 giorni dall'entrata in possesso
dell'animale.
ARTICOLO 3 (Operazioni di anagrafe canina)
1. All'atto dell'iscrizione viene compilata
dal veterinario addetto apposita scheda anagrafica, predisposta
dall'Assessorato alla Sanità, che oltre ai dati segnaletici
dell'animale, riporta le generalità utili alla identificazione
del proprietario o detentore, nonché il codice anagrafico
assegnato all'animale.
2. La scheda anagrafica, di cui al comma precedente,
verrà utilizzata anche per la registrazione degli interventi
di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale.
3. Copia della scheda dovrà essere rilasciata
al proprietario o detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti
di proprietà e detenzione.
4. I cani iscritti all'anagrafe canina devono
essere identificati con il codice assegnato all'atto dell'iscrizione,
impresso con tatuaggio indolore.
5. Le operazioni di tatuaggio devono essere
effettuate fra il sesto e l'ottavo mese di vita dell'animale, salvo
i casi in cui il possesso inizi successivamente all'ottavo. In tal
caso iscrizione e tatuaggio devono avvenire entro trenta giorni
dall'inizio della detenzione.
6. Le operazioni di tatuaggio sono effettuate
dai medici veterinari di cui all'art. 2 della presente legge o libero
professionisti autorizzati dalle Unità sanitarie locali ed
iscritti in un elenco regionale. Le operazioni suddette devono essere
praticate con metodi che non arrechino danno all'animale, di norma
sulla faccia interna della coscia destra.
7. Il tatuaggio deve comprendere i seguenti
elementi identificativi: sigla della Provincia, ultime due cifre
del numero ISTAT del Comune d'appartenenza, numero progressivo del
cane.
8. Nel caso in cui le operazioni di tatuaggio
vengano effettuate da medici veterinari libero professionisti, questi
devono darne comunicazione entro dieci giorni al servizio attività
veterinarie territorialmente competente, attraverso idonea certificazione.
9. Il servizio per la identificazione ed il
tatuaggio del cane presso le Aziende USL è gratuito, salvo
quanto dovuto dal proprietario o detentore del cane, nella misura
disposta dal tariffario di cui all'art. 28 della LR 17 ottobre 1983,
n. 69 e successive modifiche, per la redazione della scheda anagrafica.
ARTICOLO 7 (Variazione o cancellazione dell'anagrafe)
1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di
cani segnalano per iscritto al servizio di prevenzione in ambito
veterinario della Azienda USL competente territorialmente:
a) la scomparsa dell'animale, entro il terzo giorno
successivo all'evento
b) la morte o la cessione a qualsiasi titolo dell'animale
nonché il trasferimento della propria residenza entro e
non oltre quindici giorni da quando il fatto si è verificato.
ARTICOLO 13 (Competenze delle USL)
1. Alle Unità sanitarie locali competono:
- l'esecuzione degli interventi di cui all'art.
2, c. 5 della legge 281/1991 nei canili municipali
- la vigilanza igienico-sanitaria sui canili rifugio
2. Nell'ambito dell'attività di propria competenza
i servizi di prevenzione in ambito veterinario provvedono, in collaborazione
con le amministrazioni comunali e con le associazioni protezionistiche,
a sottoporre a sterilizzazione i gatti che vivono in libertà.
3. Il servizio attività veterinarie, su richiesta
dei privati a cui siano ceduti cani ospitati nel rifugio, provvede
gratuitamente alla sterilizzazione dell'animale.
ARTICOLO 18 (Norme igieniche)
1. E' vietato ai proprietari o detentori a qualsiasi
titolo di cani abbandonare le deiezioni degli animali in spazi pubblici,
adibiti al passaggio pedonale, o in zone di verde pubblico attrezzato
a giardino. Le deiezioni suddette dovranno essere rimosse con mezzi
a ciò idonei. |