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Legge della Regione Toscana - 43/1995

La funzione delle leggi regionali è quella di rendere operative le leggi nazionali di riferimento, interpretandone lo spirito e le finalità ed entrando nello specifico con disposizioni particolareggiate.

La Regione Toscana ha recepito la Legge 281/91 l'8 aprile 1995, con la Legge Regionale n.43 intitolata "Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo". Successivamente è stata pubblicata ad integrazione la L.R. 90/98.

Ecco alcuni articoli scelti tra quelli del testo della legge regionale 43/95:

ARTICOLO 2 (Istituzione dell'anagrafe canina)

1. In ogni comune e' istituita l'anagrafe del cane che viene gestita dalle Aziende Unità Sanitarie Locali tramite i competenti servizi.

2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani provvedono all'iscrizione dei medesimi all'anagrafe canina.

3. Le persone che alla data di entrata in vigore della presente legge sono proprietarie o detentrici di cani di età superiore agli otto mesi sono tenuti entro trenta giorni ad iscriverli all'anagrafe canina e far loro effettuare il tatuaggio.

4. Ai fini dell'iscrizione sono ritenuti validi i contrassegni di delegazioni dell'Ente Nazionale di Cinofilia Italiana. Il proprietario o detentore dell'animale, così contrassegnato, dovrà provvedere alla iscrizione all'anagrafe canina delle Aziende USL di residenza entro 15 giorni dall'entrata in possesso dell'animale.

ARTICOLO 3 (Operazioni di anagrafe canina)

1. All'atto dell'iscrizione viene compilata dal veterinario addetto apposita scheda anagrafica, predisposta dall'Assessorato alla Sanità, che oltre ai dati segnaletici dell'animale, riporta le generalità utili alla identificazione del proprietario o detentore, nonché il codice anagrafico assegnato all'animale.

2. La scheda anagrafica, di cui al comma precedente, verrà utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale.

3. Copia della scheda dovrà essere rilasciata al proprietario o detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà e detenzione.

4. I cani iscritti all'anagrafe canina devono essere identificati con il codice assegnato all'atto dell'iscrizione, impresso con tatuaggio indolore.

5. Le operazioni di tatuaggio devono essere effettuate fra il sesto e l'ottavo mese di vita dell'animale, salvo i casi in cui il possesso inizi successivamente all'ottavo. In tal caso iscrizione e tatuaggio devono avvenire entro trenta giorni dall'inizio della detenzione.

6. Le operazioni di tatuaggio sono effettuate dai medici veterinari di cui all'art. 2 della presente legge o libero professionisti autorizzati dalle Unità sanitarie locali ed iscritti in un elenco regionale. Le operazioni suddette devono essere praticate con metodi che non arrechino danno all'animale, di norma sulla faccia interna della coscia destra.

7. Il tatuaggio deve comprendere i seguenti elementi identificativi: sigla della Provincia, ultime due cifre del numero ISTAT del Comune d'appartenenza, numero progressivo del cane.

8. Nel caso in cui le operazioni di tatuaggio vengano effettuate da medici veterinari libero professionisti, questi devono darne comunicazione entro dieci giorni al servizio attività veterinarie territorialmente competente, attraverso idonea certificazione.

9. Il servizio per la identificazione ed il tatuaggio del cane presso le Aziende USL è gratuito, salvo quanto dovuto dal proprietario o detentore del cane, nella misura disposta dal tariffario di cui all'art. 28 della LR 17 ottobre 1983, n. 69 e successive modifiche, per la redazione della scheda anagrafica.

ARTICOLO 7 (Variazione o cancellazione dell'anagrafe)

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani segnalano per iscritto al servizio di prevenzione in ambito veterinario della Azienda USL competente territorialmente:

a) la scomparsa dell'animale, entro il terzo giorno successivo all'evento

b) la morte o la cessione a qualsiasi titolo dell'animale nonché il trasferimento della propria residenza entro e non oltre quindici giorni da quando il fatto si è verificato.

ARTICOLO 13 (Competenze delle USL)

1. Alle Unità sanitarie locali competono:

- l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 2, c. 5 della legge 281/1991 nei canili municipali

- la vigilanza igienico-sanitaria sui canili rifugio

2. Nell'ambito dell'attività di propria competenza i servizi di prevenzione in ambito veterinario provvedono, in collaborazione con le amministrazioni comunali e con le associazioni protezionistiche, a sottoporre a sterilizzazione i gatti che vivono in libertà.

3. Il servizio attività veterinarie, su richiesta dei privati a cui siano ceduti cani ospitati nel rifugio, provvede gratuitamente alla sterilizzazione dell'animale.

ARTICOLO 18 (Norme igieniche)

1. E' vietato ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani abbandonare le deiezioni degli animali in spazi pubblici, adibiti al passaggio pedonale, o in zone di verde pubblico attrezzato a giardino. Le deiezioni suddette dovranno essere rimosse con mezzi a ciò idonei.