Legge regionale sulle esche del 16 agosto 2001,
n. 39
Norme sul divieto di utilizzo e detenzione
di esche avvelenate. 27.8.2001 Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana - n. 27
ARTICOLO 1 (Finalità)
1. Ai fini della tutela della salute umana, dell'igiene
pubblica e dell'ambiente, e' vietato a chiunque l'utilizzo, l'abbandono,
la preparazione o la detenzione di esche o bocconi contenenti sostanze
velenose o nocive, come definiti al comma 2.
2. Il divieto si applica a qualsiasi alimento preparato
in maniera da poter causare intossicazioni o lesioni all'animale
che lo ingerisce, fatte salve le attività di derattizzazione
di cui all'articolo 2.
3. Sono fatte salve le disposizioni della legge regionale
12 gennaio 1994, n.3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992,
n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio) concernenti il divieto di uso dei bocconi
e delle esche avvelenate come mezzi di caccia e le sanzioni relative
alla violazione di tale divieto.
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